STATUTO

 

 

 

 

 

 

 

EMERGENZA RADIO CARMAGNOLA

 

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE “PEGASO”

 

O.N.L.U.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita in Carmagnola l'Associazione denominata "Emergenza Radio Carmagnola Volontari Protezione Civile -Pegaso-, O.N.L.U.S." senza fini di lucro, aconfessionale ed apartitica, con sede in Carmagnola, Silvio Pellico n_ 5.

2) La durata dell'Associazione Ë illimitata.

Art.2

Scopi e finalit‡

1) L'associazione ispirandosi ai principi della solidarietà umana si prefigge come scopo di:

a)ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

b)contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;

c)contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d)collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

e)collaborare con altri enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti nel presente statuto.

2)In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a)collaborare al soccorso di ammalati,feriti e persone in pericolo mediante collegamenti radio;

b)organizzare e collaborare ad iniziative di Protezione civile e di tutela dell'ambiente finalizzate alla sicurezza dei cittadini;

c)organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti della competente autorità;

d)collaborare con il Comune e con il personale competente alla stesura di piani di Protezione Civile locale e alla loro realizzazione mettendo a disposizione le conoscenze acquisite dai volontari.

e)collaborare con la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine per la

incolumità pubblica.

 

3)Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestante, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Art.3

Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a)contributi degli aderenti

b)contributi privati

c)contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d)donazioni e lasciti testamentari;

e)rimborsi derivanti da convenzioni.

f)entrate derivanti da attività commerciali ed economiche marginali;

2)L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1_ gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di febbraio.

Art. 4

Membri dell'Associazione

1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell' Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1)L'ammissione a socio , deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

2) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia l'Assemblea.

 

4) La qualità di socio si perde:

a)per recesso;

b)per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione ;

c)per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

5)L'esclusione dei soci è deliberata dall'assemblea dei soci per proposta del Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alle quote associative versate.

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) Il socio ha diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1)Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

Art. 8

L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe .

 

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;

b) nomina i membri il Consiglio Direttivo;

c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

e) delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione;

f) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

3) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente e dal Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto tra i presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero direttivo.

6) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, Ë validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo Ë formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto Costitutivo.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

3) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

4) Al Consiglio direttivo spetta di:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) predisporre il bilancio;

c) nominare il Presidente, il vicepresidente e il Segretario;

d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

e) provvedere agli affari d'ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

 

5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente , o in sua vece il vicepresidente , lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti.

 

 

Art. 10

Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonchè l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.

Art. 11

Gratuità delle cariche associative

1) Ogni carica associativa viene coperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

 

Art. 12

Norma finale

1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 13

Rinvio

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di leggi vigenti in materia.